AGGIORNATO al  04/11/2011                                                                                                

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STATUTO

Art. 1 – Finalità

E’ costituita a norma degli artt. 36 e segg. c.c. con durata illimitata, l’Associazione sportiva dilettantistica denominata "PUNTOBIKE Team", senza alcun indirizzo di carattere politico o religioso e senza fine di lucro e per tanto ogni eventuale utile viene reinvestito nell’attività associativa per il perseguimento esclusivo dell’attività stessa. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L’ Associazione ha il fine di praticare ed incrementare lo sport del ciclismo attraverso:

a) la promozione e la formazione di squadre di corridori ciclisti per la partecipazione alle gare e manifestazioni sportive organizzate da tutti gli enti appartenenti al C.O.N.I.

b) l’organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive ciclistiche dilettantistiche e non.

E compresa nello scopo sociale l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva.

Art. 2- Attività

L’attività dell’Associazione si svolgerà secondo le norme di cui al presente Statuto ed agli eventuali Regolamenti che potranno essere emanati e nella osservanza di quanto dispone lo Statuto ed i Regolamenti del ente o Federazione alla quale l’Associazione è affiliata. Copia del presente Statuto e successive modificazioni ed integrazioni verrà consegnata a ciascun Socio.

Art. 3- Sede

L’Associazione ha unica sede in Via G.B. Candotti, 126/128 33033 Codroipo

Art. 4 – Soci

L’Associazione è composta dalle seguenti categorie di Soci:

a) Soci ordinari.

b) Socio sostenitore

- Soci ordinari sono coloro i quali sono in possesso della tessera per lo svolgimento della attività ciclistica della federazione sportiva e/o ente al quale l’Associazione è affiliata.

- Socio sostenitore sono coloro i quali non sono in possesso della tessera per lo svolgimento dell’attività ciclistica alla quale l’Associazione è affiliata.

- Non potranno essere ammessi come Soci coloro i quali abbiano subito sanzioni anche presso altre federazioni per illecito sportivo o frode sportiva, o in generale non muniti di buona moralità.

- L’ammissione a Socio dell’Associazione è a tempo indeterminato e avviene tramite domanda scritta dall’interessato al Consiglio Direttivo, deputato a deliberare in merito. Il Consiglio Direttivo delibera in merito dell’esclusione dei soci a causa di azioni disonorevoli commesse entro e fuori dell’Associazione.

- Il Socio con la domanda di ammissione si impegna ad osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le disposizioni del Consiglio Direttivo.

- Il Socio si impegna a versare la quota sociale alle scadenze determinate dal Consiglio Direttivo.

- I Soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa, in particolare alla pratica sportiva, alle manifestazioni organizzate dall’ Associazione.

- In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, le stesse devono essere controfirmate dall’esercente la potestà dei genitori. Il genitore che sotto scrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’Associato minorenne.

- Nelle assemblee a ciascun socio spetta un voto, a condizione che abbia raggiunto la maggiore età e all’atto della convocazione sia in regola con il pagamento della quota associativa. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea utile dopo il raggiungimento della maggiore età.

- La qualifica di Socio si perde per decesso, per dimissioni e per morosità dichiarata dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 - Quote sociali

Ciascun Socio è tenuto a versare annualmente la quota sociale stabilita dall’Assemblea dei Soci, nei termini ed entità da essa indicati.

- I Soci che, a seguito di invito scritto, non provvederanno nei 10 giorni successivi alla comunicazione, al pagamento delle quote sociali maturate, saranno dichiarati dal Consiglio Direttivo sospesi da ogni diritto sociale.

- Il mancato pagamento delle quote sociali per oltre tre mesi comporterà l’esclusione del Socio inadempiente.

- La quota sociale è nominativa e non è ammesso il suo trasferimento ad altra persona.

Art. 6 - Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:

l’Assemblea.

Il Presidente.

Il Consiglio Direttivo.

I Soci di età inferiore ai 18 anni non potranno ricoprire cariche sociali.

Tutte le cariche sociali sono a titolo onorario e sono conferite ed accettate a titolo gratuito.

Art. 7 - L’Assemblea

L’Assemblea è sovrana.

L’Assemblea è convocata in seduta ordinaria e straordinaria, con l’ordine del giorno, la data e la sede, dal Consiglio Direttivo con avviso diretto ai Soci aventi diritto, almeno 8 giorni prima della data dì celebrazione della stessa; trascorsa un’ora da quella indicata nell’avviso di convocazione, l’Assemblea è validamente costituita con la presenza del Presidente o almeno del Vicepresidente e di qualsiasi numero di soci.

L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno per deliberare:

- l’esame e l’approvazione del Rendiconto annuale;

- la relazione annuale del Consiglio Direttivo sull’attività sociale;

- eleggere, ogni due anni, con votazioni per schede segrete e separate, i Componenti del Consiglio Direttivo;

- determinare l’ammontare delle quote sociali;

- approvare i programmi dell’attività da svolgere;

- decidere sugli argomenti che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre e su quelle proposte, scritte e motivate, proposte dai Soci.

- La convocazione dell’Assemblea straordinaria può avvenire in qualsiasi momento ad iniziativa del Consiglio Direttivo o quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto e deve essere effettuata nei venti giorni successivi alla delibera o alla richiesta.

- Le delibere sono adottate con la maggioranza della metà più uno dei votanti.

L’Assemblea straordinaria è convocata, inoltre, con le modalità e nel rispetto delle formalità stabilite sopra, per deliberare su:

- lo scioglimento dell’Associazione;

- le modifiche dello Statuto sociale;

Le decisioni di competenza dell’Assemblea straordinaria sono adottate con la maggioranza dei 2/3 dei votanti.

Ad ogni singolo Socio non può essere attribuito più di un voto e può farsi rappresentare da altro Socio purché avente diritto a partecipare. Un Socio non può essere portatore di più di una delega.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente nominato dai presenti. La stessa, nomina il Segretario ed eventualmente gli scrutatori.

Delle riunioni delle Assemblee si redige relativo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Il Presidente è tenuto a constatare la regolarità della convocazione, delle deleghe, del diritto di intervento e di voto.

Per ogni assemblea deve essere redatto un verbale su un apposito libro, che deve restare a disposizione dei ogni socio presso la sede sociale.

Art.8 – Il Presidente

Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo, dura in carica due anni e può essere indefinitamente riconfermato nella carica.

- Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale nei confronti dei terzi e la firma sociale; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, nel quale ha voto deciso in caso di parità.

- Usufruisce di tutti i poteri necessari a garantire il buon andamento della vita associativa, rispondendo del suo operato innanzi ai soci e nei confronti dei terzi. Per il suo incarico non avrà diritti ad alcun compenso.

- Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, assumendone i poteri nel caso di impedimento od assenza per non più di tre mesi. In caso di impedimento od assenza definitiva, il Consiglio Direttivo decade, ed il Vicepresidente, quale sostituto del Presidente, convoca l’Assemblea per il rinnovo del Consiglio nei successivi 30 giorni.

Art. 9 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da:

Presidente; Vice Presidente; n°5 Consiglieri;

Il Consiglio Direttivo è eletto tra i soci a scrutinio segreto e a maggioranza semplice per due anni, ed i suoi componenti possono essere rieletti indefinitamente.

Il Consiglio Direttivo è l’organo che amministra l’Associazione con tutti i conseguenti poteri. Ogni anno determina le quote associative e redige il rendiconto consultivo.

Il Consiglio Direttivo elegge il Segretario dell’Associazione, anche al di fuori del suo seno, ma comunque fra i Soci, ed in questo caso il Segretario non ha diritto al voto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta lo stesso lo riterrà opportuno.

- Se durante il corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno a convocare l’Assemblea per sostituirli; in questo caso i nuovi eletti resteranno in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

- Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

- Al Consiglio Direttivo sono devolute le attribuzioni inerenti la gestione amministrativa e tecnica dell’Associazione.

- predispone i programmi di attività da svolgere da sottoporre all’esame ed approvazione della Assemblea;

- eseguire le delibere assunte dall’Assemblea ed attuare gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione decisi dalla stessa Assemblea;

- emana i Regolamenti interni e attuativi dello Statuto per l’ordinamento dell’attività sociale;

- amministra il patrimonio sociale;

- gestisce l’Associazione e decide di tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell’Assemblea.

Art. 10- Anno sociale ed economico

L’anno sociale ed economico finanziario decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre.

E’ obbligatoria la predisposizione annuale di un rendiconto economico e finanziario che il Consiglio Direttivo deve redigere e l’Assemblea ordinaria deve approvare entro quattro mesi dal termine dell’esercizio.

Il Rendiconto annuale deve essere depositato presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di coloro che abbiano interesse.

Eventuali avanzi di gestione o utili relativi ad attività commerciali occasionalmente esercitate, dovranno essere reinvestiti nell’attività istituzionale dell’Associazione. In ogni caso, non potranno essere distribuiti fra i Soci.

Art. 11 - Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria , con l’approvazione di almeno ¾ dei suoi soci esprimenti il solo voto personale, con l’esclusione di deleghe. Cosi pure la richiesta dell’assemblea straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da ¾ dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento dell’Associazione l’Assemblea straordinaria procederà a destinare il patrimonio sociale ad altra Associazione non avente scopo lucro e svolgente analoga attività sportiva.

In caso di mancato esercizio di tale facoltà il patrimonio sociale sarà devoluto ad altra associazione con finalità sportive analoghe o ai tini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3,comma 190 della legge 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 12 – Controversie

Ogni controversia che possa insorgere fra i Soci, per qualsiasi motivo o causa, comunque attinente l’attività sociale, sarà demandata all’inappellabile decisione di un Collegio arbitrale composto di tre Membri, due dei quali scelti dalle parti ed il Presidente nominato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione in mancanza di accordo saranno devolute all’Ente al quale l’Associazione è affiliata.

I Componenti del Collegio, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano in forma libera ed irrituale quali amichevoli compositori. Le loro decisioni sono inappellabili ed adottate senza le formalità di procedura previste dal Codice di Procedura Civile. L’inottemperanza alle decisioni arbitrali, così come l’azione davanti all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, comporteranno l’esclusione dall’Associazione del/i Soci inadempienti.

Art. 13- Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, saranno applicate le norme di legge previste in materia di Associazioni e società sportive dilettantistiche e delle normative del C.O.N.I.


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